La formazione partecipata per l’Addetto Antincendio è strutturata in modo da fornire al datore di lavoro il materiale didattico necessario alla formazione dell’Addetto Antincendio in aziende classificate a livello di rischio basso, ai sensi del D.Lgs n.81/2008.L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il datore di lavoro, in qualità di RSPP, firma l’attestato di avvenuta formazione assicurando, come prescritto dalla normativa, che il lavoratore abbia acquisito capacità di intervento pratico sufficiente ed adeguato in materia di antincendio così come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 seguendo quanto indicato nel D.M. del 10 marzo 1998 art. 7 allegato IX punto 9.5 e dall’All V Accordo Stato – Regioni del 7 Luglio 2016.